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Roma, 9 settembre 2014

 

Circolare n. 155/2014

 

Oggetto: Autotrasporto – Finanziamenti per formazione professionale – Scadenza del 15 ottobre 2014 – DD.MM. 19.6.2014 e 7.7.2014 su G.U. n.208 dell’8.9.2014.

 

 

Entro il 15 ottobre 2014 le imprese di autotrasporto merci in conto terzi possono presentare istanza di finanziamento di progetti formativi.

 

Si tratta, com’è noto, di una misura operativa già da alcuni anni che nell’attuale edizione gode di uno stanziamento pari a 10 milioni di euro.

 

Soggetti beneficiari – Possono presentare domanda di finanziamento le imprese nazionali di autotrasporto di merci in conto terzi, e loro cooperative e consorzi, regolarmente iscritte al REN (ovvero all’Albo nel caso di imprese che esercitano l’attività esclusivamente con veicoli di peso fino a 1,5 tonnellate). La formazione deve essere rivolta a titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti e addetti regolarmente inquadrati nel CCNL. Non è finanziabile la formazione obbligatoria (es. corsi per l’accesso alla professione, corsi CQC, corsi patente, ecc.). Ciascuna impresa può presentare una sola istanza di finanziamento.

 

Enti attuatori – Possono essere proposti per il finanziamento piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali e strutturati per filiera; i soggetti attuatori devono essere enti di diretta emanazione di associazioni presenti nel Comitato Centrale dell’Albo, ovvero essere associazioni temporanee di imprese o di scopo comprendenti i suddetti enti.

 

Misura del finanziamento – Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è pari a 150 mila euro per impresa, ed è limitato a determinati massimali: non più di 30 ore di formazione per singolo soggetto; non oltre 120 euro/ora per compenso ai docenti; non oltre 30 euro/ora per compenso tutor; non oltre il 20% del totale dei costi ammissibili può essere destinato a servizi di consulenza; la formazione a distanza non può superare il 10% del totale delle ore di formazione. L’erogazione del contributo avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo.

 

Durata dei progetti formativi – La formazione non dovrà essere avviata prima del 31 dicembre 2014 e dovrà terminare entro il 21 giugno 2015; entro il 28 giugno 2015 dovrà essere inviata la relativa rendicontazione. Sono finanziabili costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo sostenuti antecedentemente all’inizio della formazione, ma comunque dopo la pubblicazione del decreto in esame (8 settembre).

 

Modelli per le istanze – Le richieste di finanziamento devono essere redatte – a pena di inammissibilità – utilizzando il modello approvato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, compilando tutti i campi d interesse e allegando tutta la documentazione prevista. La presentazione deve avvenire entro il 15 ottobre prossimo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, via Giuseppe Caraci 36, 00157 Roma; è ammessa la Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, ovvero la consegna a mano. L’eventuale inammissibilità delle richieste viene comunicata entro fine novembre da RAM (Rete Autostrade Mediterranee Spa), la società che gestisce le istruttorie per conto del Ministero.

 

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 141/2013

Responsabile di Area

Allegati due

 

D/d

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G.U. n.208 dell’8.9.2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 giugno 2014 

Modalita' per l'erogazione dei contributi a favore  delle  iniziative

per  la  formazione  professionale  nel  settore  dell'autotrasporto.

 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                           E DEI TRASPORTI

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

         Finalita', beneficiari e intensita' del contributo

  1. Le risorse da destinare all'agevolazione  per  nuove  azioni  di

formazione   professionale   specifica   o   generale   nel   settore

dell'autotrasporto   di   cui   al   presente   decreto,    ammontano

complessivamente ad euro 10 milioni, per effetto dell'art.  1,  comma

1, lettera c), del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, prot. 224 in data 20 maggio 2014.

  2. I soggetti destinatari della  presente  misura  incentivante  e,

quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese  di

autotrasporto di merci per conto di  terzi,  i  cui  titolari,  soci,

amministratori, nonche' dipendenti o addetti purche'  inquadrati  nel

Contratto Collettivo Nazionale  Logistica,  Trasporto  e  Spedizioni,

partecipino   ad   iniziative   di   formazione    o    aggiornamento

professionale,  generale  o  specifico,  volte  all'acquisizione   di

competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie,

allo  scopo  di  promuovere   lo   sviluppo   della   competitivita',

l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di  sicurezza  sul

lavoro,  con  esclusione  dei   corsi   di   formazione   finalizzati

all'accesso alla professione di autotrasportatore e  all'acquisizione

o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di

una determinata attivita' di autotrasporto.

  3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani

formativi aziendali, interaziendali, territoriali o  strutturati  per

filiere, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1,  comma  2,

del decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei  requisiti

previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano

formativo  proposto,  potranno  essere   oggetto   di   finanziamento

esclusivamente le attivita' di formazione dirette ai destinatari  che

possiedano i requisiti richiesti al precedente comma 2.

  4. Ai fini del finanziamento, l'attivita' formativa  potra'  essere

avviata soltanto a partire dal 1° dicembre 2014 e  va  in  ogni  caso

terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo  art.  3,

comma  3.  Potranno  essere  ammessi   costi   di   preparazione   ed

elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data,

purche' successivi alla data di pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale

del presente decreto.

  5. Ai fini  dell'erogazione  del  contributo  di  cui  al  presente

decreto,   l'intensita'   massima   del   contributo,   le   relative

maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a  quanto

previsto  dall'art.  31  del  Regolamento  generale  in  materia   di

esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea  in

data 21 maggio 2014.

 

                               Art. 2

          Termine di proposizione delle domande e requisiti

  1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

    a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi

sede  principale  o  secondaria  in  Italia  iscritte   al   Registro

Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del

Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  ottobre  2009  ovvero,

relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con  veicoli

di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'Albo nazionale  degli

autotrasportatori di cose per conto di terzi;

    b) le strutture societarie iscritte nella  sezione  speciale  del

predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del  decreto-legge

6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui

al precedente punto a), costituite a norma del  libro  V  titolo  VI,

capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II  e  II-bis,  del

codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto  di  merci

per conto di terzi iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo.

  2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a

una cooperativa, deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 2

e dal comma 1 del presente articolo, puo' presentare una sola domanda

di contributo e, a tal fine, puo' conferire delega alla presentazione

della domanda di ammissione al contributo al soggetto prescelto  come

attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione  del

contributo avverra' esclusivamente a favore dell'impresa medesima.

  3. Le domande, redatte  utilizzando  esclusivamente  -  a  pena  di

inammissibilita' - il modulo che si allega, come parte integrante, al

presente decreto (Allegato 1), riempiendo tutti i campi di  interesse

e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, devono essere

presentate successivamente alla data di  pubblicazione  del  presente

decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro il termine  perentorio  del

15 settembre 2014 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -

Direzione generale per il trasporto stradale e per  l'intermodalita',

Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso

di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la  Direzione

generale medesima. In tale ultima ipotesi,  l'ufficio  di  segreteria

della Direzione generale rilascera' ricevuta  comprovante  l'avvenuta

consegna.

  4. Nella domanda devono essere obbligatoriamente indicati - a  pena

di inammissibilita' - gli elementi previsti dall'art. 5, comma 1, del

decreto del Presidente  della  Repubblica  29  maggio  2009,  n.  83,

nonche' il soggetto attuatore delle azioni  formative,  conformemente

all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica  29

maggio 2009, n.  83,  il  quale  non  potra'  in  alcun  caso  essere

modificato. In nessun caso l'ente  attuatore  designato  puo'  a  sua

volta delegare una o piu' operazioni inerenti all'attivita' formativa

a soggetti che non siano  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal

citato  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pena l'esclusione del progetto  dal

finanziamento. Ove la domanda sia proposta dai soggetti di  cui  alla

lettera b) del comma 1 del presente articolo, dovra' essere  allegato

obbligatoriamente - a  pena  di  inammissibilita'  -  l'elenco  delle

imprese partecipanti all'attivita'  formativa,  con  indicazione  del

numero di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale istituito  dal

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio

del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano

esclusivamente con veicoli di massa complessiva conto di terzi fino a

1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose

per conto di terzi. Durante lo svolgimento  dell'attivita'  formativa

non sono ammesse sostituzioni  di  imprese  associate  o  consorziate

superiori al 10% dei partecipanti, come risultanti dall'elenco di cui

al periodo che precede.

  5. Il  contributo  massimo  erogabile  per  l'attivita'  formativa,

fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento  di

imprese, per ogni impresa che all'interno del  raggruppamento  stesso

concretamente partecipi all'attivita' formativa, e' comunque limitato

ai seguenti massimali:

    Ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;

    Compenso della docenza in aula: centoventi euro/ora;

    Compenso dei tutor: trenta euro/ora;

    Servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale

dei costi ammissibili.

  Relativamente ad ogni progetto formativo la formazione  a  distanza

non potra' superare il 10% del totale delle ore di formazione.

  6.  Alla  domanda  dovranno   essere   allegati   -   a   pena   di

inammissibilita' - un programma del corso comprendente le materie  di

insegnamento, la durata dello stesso e il  numero  complessivo  delle

ore di insegnamento, il numero dei  destinatari  dell'iniziativa,  il

preventivo  della  spesa  (suddiviso  per   formazione   generale   e

formazione specifica e nelle seguenti voci: costi  della  docenza  in

aula, costi dei tutor, altri costi per l'erogazione della formazione,

spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al  progetto,

ammortamento degli strumenti e delle attrezzature  per  la  quota  da

riferire al loro uso esclusivo per il progetto di  formazione,  costi

dei  servizi  di   consulenza   relativi   all'iniziativa   formativa

programmata, costi di  personale  dei  partecipanti  al  progetto  di

formazione e spese generali indirette, secondo le  modalita'  dettate

dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di  esenzione  dagli

aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data  21  maggio

2014) e il calendario del corso (giorno, ora e sede ove si svolge  il

corso medesimo). Qualsiasi  modifica  di  uno  o  piu'  elementi  del

calendario del corso o  spostamento  della  sede  dello  stesso  deve

essere   comunicata    all'indirizzo    incentivoformazione@ramspa.it

perentoriamente almeno tre giorni  prima  rispetto  alla  prima  data

utile che si intende modificare, fatti salvi comprovati casi di forza

maggiore, pena l'esclusione del progetto.

 

                               Art. 3

         Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi

  1.  Per  i   profili   connessi   all'espletamento   dell'attivita'

istruttoria  finalizzata  all'erogazione  dei   contributi   per   la

formazione professionale il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti  si  avvale,  mediante  apposita  convenzione,  della  Rete

Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM).

  2. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del

decreto del Presidente  della  Repubblica  29  maggio  2009,  n.  83,

avvalendosi della Societa' RAM, procede entro la data del 28 novembre

2014  alla  verifica  dei  requisiti  di  ammissibilita'  e  comunica

l'eventuale inammissibilita'. Sono inammissibili le istanze:

    a) per le quali la domanda di finanziamento risulti non  conforme

o carente anche di uno solo  dei  requisiti  previsti  ai  precedenti

articoli;

    b)  per  le  quali  le  dichiarazioni  autocertificate  risultino

mancanti o non conformi o carenti anche di  uno  solo  dei  requisiti

previsti;

    c) pervenute oltre i termini previsti;

    d) presentate da imprese, anche se associate ad un consorzio o  a

una cooperativa, che hanno gia' inoltrato una istanza;

    e) nelle  quali  il  preventivo  della  spesa  formulato  risulti

difforme dai massimali stabiliti all'art. 2, comma 5;

    f) nelle quali l'impresa beneficiaria o il soggetto attuatore non

risultino conformi a quanto richiesto dall'art. 2.

  Qualora in esito all'istruttoria di  ammissibilita'  emergano  vizi

che possano determinare l'inammissibilita' della domanda, l'attivita'

formativa non potra' essere avviata fino al completamento della  fase

procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,

n. 241.

  Resta  fermo  che,  anche  in  caso  di  ammissibilita',   non   e'

riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa

formulato, che verra' considerato  quale  massimale,  mentre  per  il

riconoscimento del contributo si procedera' alla verifica  dei  costi

rendicontati e del mantenimento in  capo  all'impresa  dei  requisiti

previsti.

  3. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'

al termine della realizzazione del  progetto  formativo,  che  dovra'

essere completato entro il termine perentorio  del  22  Maggio  2015.

Entro e non oltre la data del 29 maggio 2015 dovra'  essere  inviata,

con le medesime modalita' previste  all'art.  2  comma  3,  specifica

rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il  preventivo  allegato

alla domanda, risultanti dalle fatture in originale o copia conforme,

accompagnate da idonea documentazione contabile attestante  la  prova

certa del loro pagamento, indicate in  apposito  elenco,  ovvero  con

fatture pro-forma unitamente ad una garanzia  fideiussoria  «a  prima

richiesta», che l'impresa istante stipula a favore dello  Stato,  per

il  periodo  di  un  anno,  per  l'esatto   pagamento   delle   spese

rendicontate -  e  non  ancora  pagate  -  a  fronte  dell'iniziativa

formativa effettuata, IVA inclusa. Per la data di invio fara' fede il

timbro postale o  la  ricevuta  del  Ministero  qualora  la  consegna

avvenga a mano.

  A tale documentazione dovra' essere allegata una relazione di  fine

attivita' sottoscritta dall'impresa o da soggetto munito di  espressa

delega,  dalla  quale  si  evinca  la  corrispondenza  con  il  piano

formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della

mancata corrispondenza. Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti

documenti:

    1. Elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,

indicazione del Contratto di lavoro applicato. In caso  di  strutture

di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  b),  andra'  allegato  l'elenco

completo  delle  aziende  partecipanti  al  progetto  formativo,  con

relativo codice partita  IVA  e  numero  di  iscrizione  al  Registro

elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione  di

trasportatore su strada (ovvero all'Albo degli  autotrasportatori  di

cose per conto di terzi per le imprese che esercitano  esclusivamente

con  veicoli  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  fino  a   1,5

tonnellate),  e,  per  ciascuna  di  esse,  il  numero   di   singoli

partecipanti e,  in  caso  di  dipendenti  ed  addetti,  il  relativo

Contratto di lavoro applicato;

    2. Dettaglio  dei  costi  per  singole  voci  relativamente  alla

formazione generale e/o specifica;

    3. Documentazione comprovante l'eventuale presenza di  lavoratori

svantaggiati o disabili;

    4. Documentazione comprovante  la  caratteristica  di  piccola  o

media impresa;

    5. Calendario definitivo dei corsi svolti;

    6. Registri di  presenza  firmati  dai  partecipanti  e  vidimati

dall'ente attuatore;

    7. Tracciati della formazione svolta in modalita' e-learning;

    8. Dichiarazione dell'ente  di  formazione,  resa  ai  sensi  del

decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,

attestante il possesso di competenze da parte  dei  docenti  rispetto

alle materie oggetto del corso;

    9. Dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  con  la  quale  l'impresa  di

autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa  di

autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;

    10. Coordinate bancarie dell'impresa.

  Qualora in sede di  istruttoria  della  rendicontazione,  l'importo

complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri  di

cui al comma 5 dell'art. 2 del presente decreto  venga  superato,  il

piano dei costi verra' d'ufficio riparametrato sulla base dei  limiti

massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di

uno o piu' documenti  giustificativi  delle  attivita'  o  dei  costi

sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno

invitati per una sola volta ad integrare la documentazione  entro  il

termine perentorio di quindici giorni,  decorsi  infruttuosamente  il

quale  l'istruttoria  verra'   conclusa   sulla   base   della   solo

documentazione valida disponibile.

  4. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del

decreto del Presidente  della  Repubblica  29  maggio  2009,  n.  83,

valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria  sulle  rendicontazioni

presentate, redige  l'elenco  delle  imprese  ammesse  al  contributo

medesimo e lo comunica  alla  Direzione  generale  per  il  trasporto

stradale e per l'intermodalita', per i  conseguenti  adempimenti.  La

Commissione valuta  anche  l'attivita'  di  R.A.M.  S.p.A.,  al  fine

dell'erogazione di quanto ad essa dovuto ai sensi  della  Convenzione

di cui al comma 1.

  5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei  contributi  per

la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti della capienza delle

risorse  richiamate  all'art.  1,  comma  1.  Ove  al  termine  delle

attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non  fosse

sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili

per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di  spesa,

il contributo da erogarsi sara' proporzionalmente ridotto  fra  tutte

le imprese richiedenti.

 

                               Art. 4

            Verifiche, controlli e revoca dai contributi

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione

generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' si  riserva

la facolta' di  verificare  il  corretto  svolgimento  dei  corsi  di

formazione,  durante  la  loro  effettuazione  o  al  termine,  e  di

controllare   l'esatto   adempimento   dei   costi   sostenuti    per

l'iniziativa, anche attraverso la verifica delle registrazioni  delle

apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione.

  2. In caso di accertamento  di  irregolarita'  o  violazioni  della

vigente normativa o del presente decreto,  di  mancata  effettuazione

del corso alla data e nella sede  indicata  nel  calendario  allegato

alla domanda, come eventualmente modificato  ai  sensi  dell'art.  2,

comma 6, di una dichiarazione di presenza o frequenza  ai  corsi  non

corrispondente al vero ovvero di constatazione di  una  condotta  non

partecipativa degli  iscritti,  la  Commissione  istituita  ai  sensi

dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  29

maggio 2009, n. 83, provvede ad escludere la domanda dell'impresa  e,

ove il contributo fosse gia' stato erogato,  l'impresa  sara'  tenuta

alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi,

ferma restando la denuncia  all'Autorita'  Giudiziaria  per  i  reati

eventualmente configurabili.

  3. In caso di presentazione  della  garanzia  fideiussoria  di  cui

all'art. 3, comma 3, l'impresa e' tenuta a trasmettere alla Direzione

generale per il trasporto stradale, almeno trenta giorni prima  della

scadenza della garanzia stessa, le fatture quietanzate  corredate  di

copia del bonifico dei versamenti effettuati a  favore  dell'ente  di

formazione. In caso di mancato adempimento, la Direzione Generale per

il trasporto stradale procede, senza indugio, con l'escussione  della

garanzia, fatti salvi i  diritti  di  regresso  del  fideiussore  nei

confronti del debitore.

  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi  di

controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo

alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

 

    Roma, 19 giugno 2014

                                                    Il Ministro: Lupi

 

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2014

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare

registro n. 1, foglio n. 3283

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Allegato 1

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

G.U. n.208 dell’8.9.2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 luglio 2014

Proroga dei termini previsti dal decreto 19 giugno 2014 relativo alle

modalita' per l'erogazione dei contributi a favore  delle  iniziative

per  la  formazione  professionale  nel  settore  dell'autotrasporto.

 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                           E DEI TRASPORTI

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

  Per le ragioni  di  cui  alle  premesse  il  termine  finale,  gia'

previsto  al  15  settembre  2014,  per  presentare  le  domande   di

ammissione ai contributi di cui all'art. 2, comma 3 del  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2014, n. 283,

e' prorogato di trenta giorni.  Sono  altresi'  prorogati  di  trenta

giorni i termini di cui all'art. 1, comma 4,  all'art.  3,  comma  3,

previsti per l'avvio e  per  l'ultimazione  dei  percorsi  formativi,

nonche' per l'invio della rendicontazione dei corsi.

  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi  di

controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo

alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

 

    Roma, 7 luglio 2014

 

                                                    Il Ministro: Lupi